giovedì 6 dicembre 2007

Venezia: un punto di penalizzazione

Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del signor Arrigo Poletti, Presidente e Legale Rappresentante della società S.C.C. Venezia S.p.A., e della società S.C.C. Venezia S.p.A. a seguito di proprio deferimento per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 7, comma 3bis vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione all’art. 90, comma ter N.O.I.F. e al par. V) prima parte punto 1) dell’allegato B) al Com. Uff. n. 6/A del 3.5.2007 e dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti , oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente C.G.S., anche in riferimento all’art. 7, comma 3bis del C.G.S. ora 8, comma 5 del vigente C.G.S. per la violazione disciplinare ascrivibile al suo Presidente e Legale Rappresentante (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.2007)

ACCOLTO e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
a) inibizione per mesi 6 al sig. Poletti Arrigo;
b) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva

Fonte: paganese.it

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